Statuto ufficiale di PresaVisione creativi associati

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art.1

l'Associazione Culturale PresaVisione è un'Associazione Nazionale autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma auto organizzata, per favorire una articolata dialettica della democrazia.
L'Associazione Culturale PresaVisione (d’ora in poi denominata Associazione) è un centro di vita associativa a carattere volontario, democratico, progressista, antifascista.
Non persegue finalità di lucro; L’utile sociale e l’eventuale avanzo annuale di gestione è indivisibile, anche indirettamente, tra I soci. Sia durante la vita dell’Associazione sia in caso di suo scioglimento.

 

Art. 2

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell’intera comunità, realizzando attività nel settore culturale, artistico, sociale e dei servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, d’emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione.

Specificatamente l’Associazione svolge attività nel settore culturale ed artistico, promuovendo cultura visiva attraverso l'organizzazione di eventi culturali quali festival e rassegne di video e cinema, mostre, retrospettive, esposizioni, proiezioni e simili. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione della cultura cinematografica, degli studi e della tecnica dell'arte cinematografica, degli scambi culturali cinematografici tra i popoli e incoraggia la cinematografia sperimentale.

Promuove ed organizza rassegne, eventi e spettacoli teatrali, di musica classica e contemporanea, mostre fotografiche, di pittura e scultura, corsi di formazione, seminari e percorsi didattici inerenti alle suddette discipline culturali ed artistiche; promuove ed organizza incontri e dibattiti su argomenti artistici, letterari, filosofici, politici, d’attualità e di costume.

Promuove e organizza attività di espressione culturale, formazione, informazione ed aggiornamento (con particolare interesse verso le discipline visive) organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con Associazioni ed enti che operano nell'ambito scolastico. Attività a carattere sia professionale che ludico.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziare che riterrà opportune e attivare percorsi di collaborazione e partnership con soggetti istituzionali ed enti pubblici e privati e altre associazioni e circoli culturali.
 

GLI ORGANISIMI DIRIGENTI:

Art.3

Sono organi dell'Associazione Il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Il Presidente assume il ruolo di rappresentante legale dell'Associazione, ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Vice presidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimenti da parte dello stesso, ne assume le mansioni.

Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma insieme al presidente.

Il Consiglio Direttivo può assegnare fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a esigenze specifiche dell'Associazione.

 

Art. 4

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è il responsabile d’ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio; Stipula gli atti ed I contratti inerenti alle attività sociali deliberati dall’Assemblea;

  • Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso d’assenza o d’impedimento di questi, ne assume le funzioni;


  • Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.


Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Art.5

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta al mese in seduta ordinaria. In seduta straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario e ogni qual volta ci sia richiesta motivata da almeno 2/3 dei consiglieri. I Consiglieri sono invitati sempre a partecipare alle riunioni del Consiglio.

Il Presidente si prenderà cura di informare i membri del Consiglio tramite e-mail o per telefono, con preavviso di almeno tre giorni. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Vice Presidente.

Le cariche sono gratuite.
 

Art. 6

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominati, nonché dall’attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.

Art.7
La qualifica di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile con la pari qualifica di membro del Consiglio Direttivo e/o di Consigliere di altre Camere e/o Associazioni e/o Società.

L'ASSEMBLEA

Art.8
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente , dal Vice Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve pervenire ai membri dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’adunanza e può essere effettuata telefonicamente, via lettera, via e-mail; tale comunicazione deve contenere le indicazioni precise della data, l’ora e il luogo dell’Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e degli argomenti da trattare posti all’ordine del giorno.

Art. 9
L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria si riunisce in qualsiasi luogo purché in Italia. L’Assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. I compiti dell’Assemblea sono:

  • Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

  • Discutere ed approvare il programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo;

  • Approvare eventuali regolamenti, successivi a quelli costitutivi, degli organi interni all’Associazione ed istituire le sedi decentrate;

  • Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

  • Indicare le direttive per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione secondo le norme statutarie;

  • Modificare lo statuto;

  • Deliberare circa l’ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;:

  • Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

  • Deliberare su tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività sociali;

  • Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i proincipi ispiratori del presente statuto;

  • Deliberare su qualsiasi altro argomento che sia stato sottoposto alla sua attenzione da parte degli altri organi dell’Associazione.

  • Deliberare lo scioglimento dell’associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Art. 10

L’Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione con maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un associato.

Art. 11
L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.


I SOCI
 

Art. 12

Il numero di Soci è illimitato. Può divenire socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d’età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenze etniche, politiche e religiose.

Condizione necessaria per l'adesione è l'acquisizione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

I minori d’anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in Assemblea.

Previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI Nuova Associazione e il nominativo verrà acquisito all'elenco dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento annuale vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, è personale, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione, non è rivalutabile in caso di recesso, non è rimborsabile.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti al successivo art. 17. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri d’ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.13

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

a. soci fondatori (gli intervenuti all'atto costitutivo)

b. soci onorari (i designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nelle arti visive o nei confronti dell' Associazione.)

c. soci aderenti (che partecipano alle attività dell' Associazione)

d. soci sostenitori (che partecipando o meno alle iniziative le sostengono economicamente)

Gli aspiranti soci aderenti devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno, alle deliberazioni degli organi sociali ed al rispetto della civile convivenza.

 

Art. 14

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di giorni 30 dalla richiesta d’adesione, in merito alle domande d’ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta il nominativo del nuovo socio verrà annotato nel libro dei Soci, previo pagamento della quota sociale e consegna della tessera.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in maniera definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

 

Art. 15

I Soci hanno diritto a:

  • Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

  • A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

  • A discutere ed approvare i rendiconti;

  • Ad eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dodici (12) giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

 

Art. 16

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento d’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante al sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

 

Art. 17

La qualifica di socio si perde per:

  • Decesso;

  • Mancato pagamento della quota sociale;

  • Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

  • Espulsione o radiazione.

 

Art. 18

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

  • Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

  • Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi, dei suoi Soci;

  • L’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

  • Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

  • Appropriazione indebita di atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;

  • L’arrecare in qualche modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

 

Art. 19

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

 

PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

 

Art. 20

Il Patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • Beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

  • Contributi, erogazioni e lasciti diversi, quote sociali

  • Da proventi delle attività svolte, sia istituzionali che commerciali

  • Fondo di riserva.

 

Art. 21

L’esercizio sociale s’intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre d’ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Ulteriore delega può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza.

Il residuo attivo di bilancio di ogni esercizio sarà accantonato al fondo di riserva, a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'Articolo 2 e per nuovi investimenti nel patrimonio sociale.
 

Art. 22

La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali d’attività dell’Associazione.

 

Art. 23

Eventuali avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione d’iniziative ed attività consone agli scopi di cui all’art 2 e comunque per scopi d’utilità pubblica o per finanziare associazioni analoghe.

 

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

 

Art. 24

Il consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. E’ composto da quattro (4) membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

 

  • Eseguire le delibere dell’Assemblea;

  • Formulare programmi d’attività sociale sulla base delle linee programmatiche dell’Assemblea;

  • Predisporre il rendiconto annuale;

  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;

  • Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;

  • Aprire le relazioni economiche (comprese aperture di CC bancari intestati all’Associazione) che riterrà opportune e in conformità con le finalità sociali;

  • Proporre all'assemblea la collaborazione o la prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci, prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi;

  • Presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

 

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta il mese, in un giorno prestabilito, senza necessità d’ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che ne richiedano di consultarlo.

 

Art. 26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi d’assenza dal lavoro del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso alle elezioni del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
 

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci revisori e dei Garanti, previsti dallo Statuto Nazionale di ARCI Nuova Associazione possono essere ritenuti superflui all'interno dell'Associazione: l'appartenenza ad ARCI Nuova Associazione significa anche potersi appellare direttamente al Collegio dei Sindaci revisori o al Collegio dei Garanti del Comitato Arci Territoriale.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 28

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei Soci aventi diritto di voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza almeno 20 giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. 


Allo scioglimento dell’Associazione sarà obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, a fini di utilità sociale, secondo l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DISPOSIZIONI FINALI
 

Art. 29

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.